Art. 5
Progetti della PESCO
In vigore dal 11 dic 2017
Progetti della PESCO
1. A seguito di proposte presentate dagli Stati membri partecipanti che intendono partecipare a un singolo progetto, l'alto rappresentante può formulare una raccomandazione relativa all'individuazione e alla valutazione dei progetti della PESCO, sulla base delle valutazioni fornite conformemente all', per l'adozione di decisioni e raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell', paragrafo 2, lettera e), previa consulenza in materia militare del comitato militare dell'Unione europea (Military Committee of the European Union – EUMC).
2. Gli Stati membri partecipanti che intendono proporre un singolo progetto informano gli altri Stati membri partecipanti in tempo utile prima della presentazione della proposta, al fine di ottenere sostegno e dare loro l'opportunità di unirsi alla presentazione della proposta su base collettiva.
I membri del progetto sono gli Stati membri partecipanti che hanno presentato la proposta. L'elenco dei membri di ogni singolo progetto è accluso alla decisione del Consiglio di cui all', paragrafo 2, lettera e).
Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concordare di accettare altri Stati membri partecipanti che in un momento successivo desiderino partecipare al progetto.
3. Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto si accordano sulle modalità e sulla portata della loro cooperazione nonché sulla gestione di tale progetto. Se del caso, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto informano periodicamente il Consiglio sullo sviluppo di tale progetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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