Art. 4

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

In vigore dal 11 lug 2017
Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di organizzare la trasmissione coordinata e sicura al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, in particolare: a) vigilando sull'istituzione e sulla gestione dell'infrastruttura tecnica necessaria per garantire che i dati pertinenti forniti dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES possano essere trasmessi al portale EURES tramite un singolo canale coordinato; b) consentendo a tutti i membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES, di collegarsi e trasmettere i dati tramite tale singolo canale coordinato; c) garantendo il monitoraggio costante delle connessioni al portale EURES e ai membri e partner che partecipano a EURES e la possibilità di intervenire rapidamente per far fronte a qualsiasi problema tecnico o di altra natura che possa verificarsi relativamente alla connessione o ai dati da trasmettere; d) garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario; e) assicurando che tutti i dati trasmessi rispettino i formati e le norme concordati conformemente al regolamento (UE) 2016/589 e alla presente decisione; f) garantendo l'attuazione di misure tali da assicurare che i creatori dei dati siano pienamente informati e consapevoli delle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati; g) fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali; h) partecipando allo scambio di informazioni e alla collaborazione di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/589; i) tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito alle politiche riguardanti l'esclusione di offerte di lavoro o di categorie di offerte di lavoro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589; j) comunicando la designazione un singolo punto di contatto di cui all'.
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