Art. 2

Principi generali della trasmissione e dello scambio dei dati

In vigore dal 11 lug 2017
Principi generali della trasmissione e dello scambio dei dati 1.   Ciascuno Stato membro istituisce e gestisce un singolo canale coordinato per la trasmissione, dai suoi membri nazionali di EURES e, se del caso, dai partner di EURES al portale EURES, di offerte di lavoro e di profili di persone in cerca di occupazione. 2.   A tal fine, ciascuno Stato membro predispone un'infrastruttura tecnica, collegata al portale EURES, cui possono connettersi e cui possono trasmettere i loro dati i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES. 3.   L'ufficio europeo di coordinamento gestisce il portale EURES e i relativi servizi informatici per ricevere ed elaborare i dati trasmessi attraverso l'infrastruttura di cui al paragrafo 1. 4.   L'ufficio europeo di coordinamento mette i dati a disposizione per le attività di ricerca e incrocio non solo a beneficio degli utenti finali direttamente sul portale EURES, ma anche attraverso interfacce applicative tali da consentire ai membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES di rendere le informazioni disponibili nei rispettivi sistemi a beneficio del proprio personale e degli utenti dei loro servizi e portali di ricerca di lavoro. 5.   Tutte le definizioni, le norme, le specifiche e le procedure necessarie sono descritte dettagliatamente in documenti che devono essere concordati dagli uffici di coordinamento nazionali tramite la struttura di governance definita nella presente decisione e sono messe a disposizione di tutte le parti interessate in una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:1257:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo