Art. 3
Principi generali inerenti ai contenuti e alla qualità dei dati
In vigore dal 11 lug 2017
Principi generali inerenti ai contenuti e alla qualità dei dati
1. I dati trasmessi al portale EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589 e della presente decisione sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detto portale esclusivamente a fini di ricerca e incrocio durante il periodo di validità stabilito dal creatore dei dati o dal titolare dei dati EURES per i dati individuali. I dati che sono stati anonimizzati possono essere archiviati e divulgati, anche a terzi, a fini statistici e di ricerca anche dopo la scadenza del periodo di validità.
2. La trasmissione dei dati al portale EURES non pregiudica i diritti relativi ai dati detenuti dai creatori dei dati o dai titolari dei dati EURES conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli accordi applicabili lungo l'intera catena di trasmissione che va dal creatore dei dati al portale EURES.
3. I dati personali trasmessi al portale EURES e ivi conservati possono essere divulgati solo nella misura consentita dal creatore dei dati. Essi possono essere divulgati esclusivamente a membri e partner di EURES o a utenti finali che si siano registrati sul portale EURES o presso un membro o un partner di EURES che fornisce a tali utenti finali l'accesso ai dati attraverso le interfacce applicative di cui all', paragrafo 4, a condizione che tali utenti finali abbiano accettato termini e condizioni pienamente conformi al consenso e agli accordi espressi dai creatori dei dati.
4. I datori di lavoro possono, implicitamente o esplicitamente, cedere i diritti relativi ai dati contenuti in un'offerta di lavoro, diversi da qualsiasi informazione personale, o rinunciarvi. Un lavoratore conserva i diritti relativi ai propri dati personali e può in qualsiasi momento revocare il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni, nonché cancellare, modificare o altrimenti trattare tutti i dati trasmessi al portale EURES o parte di essi. Ciò vale anche per i datori di lavoro per quanto concerne qualsiasi dato personale contenuto in un'offerta di lavoro.
5. Gli uffici di coordinamento nazionali e i membri di EURES nonché, se del caso, i partner di EURES hanno la responsabilità di garantire che tutti i dati di cui assicurano il transito per la trasmissione al portale EURES siano conformi al regolamento (UE) 2016/589, alla presente decisione e a qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati personali, che i creatori dei dati o i titolari dei dati EURES siano informati in merito alle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati e che siano stati ottenuti tutti i consensi e i permessi necessari. L'origine dei dati e tutte le loro modifiche nonché il consenso accordato devono essere tracciabili lungo tutta la catena di trasmissione che va dal creatore dei dati al portale EURES.
6. L'ufficio europeo di coordinamento è il «responsabile del trattamento» ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione ai dati personali conservati nel portale EURES. Ai sensi di detto regolamento, l'ufficio europeo di coordinamento è responsabile del trattamento dei dati personali, compresa la procedura di anonimizzazione di cui al paragrafo 1, nonché delle misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità adeguate dei dati in questione.
7. Il gruppo di coordinamento elabora e concorda requisiti minimi comuni riguardanti informative, termini e condizioni in materia di protezione dei dati personali che devono essere applicati dall'ufficio europeo di coordinamento, dagli uffici di coordinamento nazionali, dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2016/589 relative al consenso informato dei creatori dei dati o dei titolari dei dati EURES e allo scopo di garantire termini e condizioni uniformi per l'accesso ai dati.
Storico versioni
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