Art. 9
Governance
In vigore dal 11 lug 2017
Governance
1. Tutti gli Stati membri nominano, attraverso i rispettivi uffici di coordinamento nazionali, un singolo punto di contatto, di cui notificano all'ufficio europeo di coordinamento i dettagli, al quale è possibile indirizzare tutte le domande, le richieste di informazioni e le comunicazioni riguardanti l'attuazione delle disposizioni relative ai servizi informatici ai sensi del regolamento (UE) 2016/589 e l'applicazione della presente decisione.
2. Ai fini di un buon funzionamento del sistema uniforme per lo scambio dei dati, del portale EURES e dei relativi servizi informatici, l'ufficio europeo di coordinamento organizza incontri periodici con i singoli punti di contatto di cui al paragrafo 1 e garantisce mezzi di comunicazione tra loro. Il gruppo dei singoli punti di contatto può essere incaricato dal gruppo di coordinamento di preparare consultazioni o essere invitato a fornire orientamenti o consulenza in merito alle questioni tecniche e informatiche a norma del regolamento (UE) 2016/589.
3. Prima che l'ufficio europeo di coordinamento adotti le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato» e prima di ogni loro eventuale modifica, si effettua una consultazione formale del gruppo di coordinamento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589. Tale consultazione è, ove opportuno, preceduta da consultazioni a livello tecnico nell'ambito della rete EURES e da consultazioni di altri esperti nazionali e internazionali competenti, quali gli organismi impegnati nell'elaborazione di formati e norme.
Storico versioni
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