Art. 8

Definizioni tecniche e funzionali e specifiche per lo scambio dei dati

In vigore dal 11 lug 2017
Definizioni tecniche e funzionali e specifiche per lo scambio dei dati 1.   In base alle procedure stabilite all', l'ufficio europeo di coordinamento adotta le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato», così costituite: a) «specifiche EURES relative ai formati e alle norme» che descrivono il formato dei dati, le definizioni dei dati, le norme da utilizzare e le regole di convalida da rispettare quando si trasmette un'offerta di lavoro o il profilo di una persona in cerca di occupazione al portale EURES attraverso il sistema uniforme; b) «specifiche funzionali EURES relative allo scambio di messaggi» che descrivono l'infrastruttura tecnica da predisporre e le specifiche da implementare per garantire lo scambio dei dati; c) «manuale EURES sui processi di interoperabilità» che descrive i processi, le azioni e gli interventi per gestire il singolo canale coordinato, effettuare la gestione delle modifiche e garantire la qualità, la sicurezza, la tracciabilità e la protezione dei dati, compresa la protezione dei dati personali. 2.   Le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato», nonché eventuali loro aggiornamenti o modifiche sono messi a disposizione della rete EURES in una sezione specifica dell'Extranet del portale EURES.
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Definizioni tecniche e funzionali e specifiche per lo scambio dei dati (Art. 8 Decisione (UE) 2017/1257) — Testo vigente | Portale Normativo