Art. 6

Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES

In vigore dal 11 lug 2017
Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES 1.   Tutti i membri di EURES e i partner di EURES che si sono impegnati ad adempiere i compiti di alimentare la disponibilità di offerte di lavoro e/o di profili di persone in cerca di occupazione partecipano, tramite l'infrastruttura tecnica istituita ai sensi della presente decisione, alla trasmissione coordinata e sicura al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, in particolare: a) istituendo l'infrastruttura tecnica necessaria per il collegamento al singolo canale coordinato previsto nel loro paese; b) monitorando costantemente le connessioni ed essendo in grado di intervenire rapidamente per far fronte a qualsiasi problema tecnico o di altra natura che possa verificarsi relativamente alla connessione o ai dati da trasmettere; c) garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario; d) assicurando che tutti i dati trasmessi rispettino i formati e le norme concordati conformemente al regolamento (UE) 2016/589 e alla presente decisione; e) garantendo che i creatori dei dati siano pienamente informati e consapevoli delle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati; f) fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali; g) tenendo informato l'ufficio di coordinamento nazionale in modo chiaro e trasparente in merito all'applicazione delle politiche riguardanti l'esclusione dalla trasmissione di tutte le offerte di lavoro rese pubblicamente disponibili a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589; h) predisponendo un contatto di servizio al fine di agevolare il coordinamento a livello nazionale da parte dell'ufficio di coordinamento nazionale. La funzione di contatto di servizio può essere svolta da un ufficio di assistenza (help desk) o da un servizio analogo. 2.   I membri e i partner di EURES possono collegare i propri sistemi all'infrastruttura tecnica predisposta a tal fine dall'ufficio europeo di coordinamento e utilizzarla con l'intento di garantire che il loro personale adibito alla rete EURES e gli utenti finali dei portali di ricerca di lavoro da essi gestiti accedano facilmente alle offerte di lavoro e ai profili di persone in cerca di occupazione disponibili sul portale EURES e possano effettuare ricerche e i relativi incroci.
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Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES (Art. 6 Decisione (UE) 2017/1257) — Testo vigente | Portale Normativo