Art. 4

Assistenza della Commissione

In vigore dal 5 apr 2017
Assistenza della Commissione 1.   Agli Stati membri che abbiano informato la Commissione dei negoziati a norma dell', paragrafo 1, i servizi della Commissione possono fornire consulenza su come evitare l'incompatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica di un accordo intergovernativo oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione. Possono rientrare in tale consulenza le clausole tipo facoltative e gli orientamenti che la Commissione elabora in consultazione con gli Stati membri, in conformità dell', paragrafo 2. I servizi della Commissione possono inoltre richiamare l'attenzione dello Stato membro interessato sui pertinenti obiettivi della politica energetica dell'Unione, inclusi quelli dell'Unione dell'energia. Lo Stato membro può inoltre chiedere l'assistenza della Commissione in tali negoziati. 2.   Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice. La Commissione può chiedere di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice, qualora lo ritenga necessario. La partecipazione della Commissione è subordinata all'approvazione scritta dello Stato membro interessato. 3.   Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare l'incompatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione.
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