Art. 5

Valutazione della Commissione

In vigore dal 5 apr 2017
Valutazione della Commissione 1.   Entro cinque settimane dalla data di notifica del progetto integrale di accordo intergovernativo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, a norma dell', paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro interessato circa ogni eventuale perplessità sulla compatibilità con il diritto dell'Unione del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità. 2.   Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 circa le proprie perplessità, la Commissione comunica allo Stato membro interessato il suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione, in particolare con le norme del mercato interno dell'energia e con il diritto della concorrenza dell'Unione, entro dodici settimane dalla data di notifica di cui al paragrafo 1. In assenza di un parere della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni. 3.   Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano, al fine di assicurare la conclusione dei negoziati in tempo utile. 4.   Lo Stato membro non firma, ratifica o approva il progetto di accordo intergovernativo o la modifica fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro circa eventuali perplessità, in conformità del paragrafo 1, o, se del caso, abbia emesso un parere in conformità del paragrafo 2, oppure, in mancanza di risposta o parere della Commissione, fino alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 o, se del caso, di cui al paragrafo 2. Prima di firmare, ratificare o approvare un accordo intergovernativo o una modifica, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione di cui al paragrafo 2.
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Valutazione della Commissione (Art. 5 Decisione (UE) 2017/684) — Testo vigente | Portale Normativo