Art. 7
Notifica riguardo a strumenti non vincolanti
In vigore dal 5 apr 2017
Notifica riguardo a strumenti non vincolanti
1. Prima o dopo l'adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, gli Stati membri possono notificare alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi i loro eventuali allegati.
2. Gli Stati membri possono inoltre notificare alla Commissione gli strumenti non vincolanti vigenti, compresi i loro eventuali allegati e le loro eventuali modifiche.
3. Qualora lo strumento non vincolante o la modifica di uno strumento non vincolante faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato può trasmettere anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che stabiliscono le condizioni per l'approvvigionamento di energia, ad esempio in termini di volumi e di prezzi, o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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