Art. 8

Trasparenza e riservatezza

In vigore dal 5 apr 2017
Trasparenza e riservatezza 1.   Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all', paragrafi da 1 a 5, all', paragrafo 1, e all', lo Stato membro può indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri. Lo Stato membro esprime un'indicazione siffatta in merito agli accordi vigenti di cui all', paragrafo 2, entro il 3 agosto 2017. 2.   Se lo Stato membro non ritiene che le informazioni debbano considerarsi riservate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione le rende accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. 3.   Laddove lo Stato membro ritenga che un accordo intergovernativo vigente, una modifica relativa allo stesso o un nuovo accordo intergovernativo debbano considerarsi riservati ai sensi del paragrafo 1, lo stesso mette a disposizione una sintesi delle informazioni trasmesse. Tale sintesi comporta almeno le seguenti informazioni relative all'accordo intergovernativo o alla modifica: a) l'oggetto; b) la finalità e l'ambito di applicazione; c) la durata; d) le parti; e) informazioni sugli elementi principali dello stesso. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni trasmesse in conformità dell', paragrafi da 1 a 4. 4.   La Commissione mette le sintesi di cui al paragrafo 3 a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico. 5.   Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia rigorosamente limitato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni. I rappresentanti della Commissione trattano, con la dovuta riservatezza, le informazioni sensibili sui negoziati relativi ad accordi intergovernativi, che sono ricevute nel corso di detti negoziati in conformità degli .
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Trasparenza e riservatezza (Art. 8 Decisione (UE) 2017/684) — Testo vigente | Portale Normativo