Art. 9
Coordinamento tra gli Stati membri
In vigore dal 5 apr 2017
Coordinamento tra gli Stati membri
1. La Commissione agevola e promuove il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:
a)
esaminare l'evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi e perseguire l'uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell'Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori;
b)
individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre orientamenti e soluzioni;
c)
sostenere, ove appropriato, lo sviluppo di accordi intergovernativi multilaterali che coinvolgano più Stati membri o l'Unione nel suo insieme.
2. Entro .il 3 maggio 2018 la Commissione, sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elabora clausole tipo facoltative e orientamenti, incluso un elenco di esempi di clausole che non rispettano il diritto dell'Unione e che non dovrebbero pertanto essere utilizzate. Tali clausole tipo facoltative e orientamenti, se applicati correttamente, migliorerebbero notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi al diritto dell'Unione.
Storico versioni
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