Art. 3
Obblighi di notifica in materia di accordi intergovernativi
In vigore dal 5 apr 2017
Obblighi di notifica in materia di accordi intergovernativi
1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo o un'organizzazione internazionale al fine di modificare un accordo intergovernativo o concludere un nuovo accordo intergovernativo, informa per iscritto la Commissione della propria intenzione il più presto possibile prima dell'avvio previsto dei negoziati.
Lo Stato membro interessato è in dovere di tenere la Commissione regolarmente informata degli sviluppi dei negoziati. Le informazioni fornite alla Commissione includono indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto di negoziati e sugli obiettivi dei negoziati, in conformità dell'.
2. Non appena le parti hanno raggiunto un accordo su tutti i principali elementi di un progetto di accordo intergovernativo relativo al gas o al petrolio o di una modifica di un accordo intergovernativo relativo al gas o al petrolio, ma prima della conclusione dei negoziati formali, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il progetto di accordo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, ai fini della valutazione ex ante di cui all'.
Qualora il progetto di accordo o di modifica faccia esplicito riferimento ad altri testi, il rispettivo Stato membro trasmette anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di gas o petrolio in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura del gas o di un'infrastruttura petrolifera con una connessione fisica con almeno uno Stato membro.
3. All'atto di negoziare un accordo intergovernativo o una modifica relativi all'energia elettrica, e qualora non sia potuto giungere, in base alla propria valutazione, a una conclusione definitiva sulla compatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione, lo Stato membro notifica alla Commissione il progetto di accordo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, per la valutazione ex ante ai sensi dell', non appena le parti abbiano raggiunto un accordo sui principali elementi di detto progetto, ma prima della conclusione dei negoziati formali.
4. Per gli accordi intergovernativi o le modifiche concernenti l'energia elettrica, gli Stati membri possono ricorrere al paragrafo 2, primo e secondo comma.
5. Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'accordo intergovernativo o la modifica, compresi i loro eventuali allegati. Qualora la Commissione abbia espresso un parere conformemente all', paragrafo 2, e lo Stato membro interessato se ne sia discostato, detto Stato membro dovrebbe illustrare senza indugi alla Commissione, per iscritto, le ragioni alla base della sua decisione.
Qualora l'accordo intergovernativo ratificato o la modifica dell'accordo intergovernativo ratificata facciano esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro.
6. L'obbligo di notifica alla Commissione a norma dei paragrafi 2, 3 e 5 non si applica agli accordi tra imprese.
Lo Stato membro che nutre perplessità quanto al fatto che un accordo costituisca un accordo intergovernativo e debba dunque essere notificato a norma del presente articolo e dell' consulta senza indugio la Commissione.
7. Tutte le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all', paragrafi 1 e 2, sono effettuate mediante un'applicazione web fornita dalla Commissione. I termini di cui all', paragrafi 1 e 2, e all', paragrafo 3, decorrono dalla data di registro nell'applicazione del fascicolo di notifica completo.
Storico versioni
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