Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 apr 2017
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «accordo intergovernativo», ogni accordo giuridicamente vincolante, indipendentemente dalla sua designazione formale, fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, ovvero tra uno o più Stati membri e un'organizzazione internazionale, che riguarda: a) l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro; o b) la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro; tuttavia, ove tale accordo giuridicamente vincolante contempli altresì aspetti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), si considera che solo le disposizioni relative alle lettere summenzionate e le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un accordo intergovernativo; 2) «accordo intergovernativo vigente», un accordo intergovernativo che è in vigore o che si applica provvisoriamente il 2 maggio 2017; 3) «strumento non vincolante», un accordo tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, che sia non giuridicamente vincolante, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione ministeriale congiunta, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, e che stabilisca le condizioni per l'approvvigionamento di energia, ad esempio in termini di volumi e di prezzi, o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche; 4) «strumento non vincolante vigente», uno strumento non vincolante, sottoscritto o altrimenti convenuto prima del 2 maggio 2017.
Storico versioni

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