Art. 4

Certificazione ufficiale e deroghe alla direttiva 2002/56/CE

In vigore dal 21 mar 2017
Certificazione ufficiale e deroghe alla direttiva 2002/56/CE Fino al 31 dicembre 2023 ed entro il limite quantitativo di cui all' gli Stati membri partecipanti possono certificare ufficialmente i tuberi da semina sperimentali come «tuberi-seme di patata di base» o «tuberi-seme di patata certificati», in conformità delle pertinenti disposizioni della direttiva 2002/56/CE se tali tuberi da semina sono conformi agli della presente decisione e sono stati selezionati, prodotti o conservati da persone registrate conformemente all' della presente decisione, a condizione che tali tuberi da semina sperimentali appartengano a una varietà che soddisfa una delle seguenti condizioni: a) è inserita nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (2); b) è stata ammessa in un altro Stato membro a norma dell' della direttiva 2002/53/CE; c) è stata presentata una domanda valida per l'ammissione di tale varietà a norma dell' della direttiva 2002/53/CE. Ai fini del primo comma, i tuberi da semina sperimentali sono considerati prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario di cui all', lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE e sono considerati prodotti a partire da seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base di cui all', lettera c), punto i), di tale direttiva. L'allegato I, punto 1, lettera b), e punto 2, lettera b), e l'allegato II, punto 3, della direttiva 2002/56/CE non si applicano. L' della direttiva 2002/56/CE non si applica ai tuberi raccolti da plantule sperimentali.
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