Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 mar 2017
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «seme botanico di patata»: il seme di patata in senso botanico prodotto nell'Unione;
b) «plantule sperimentali»: plantule ottenute nell'Unione da seme botanico di patata e destinate alla produzione di altre patate;
c) «tuberi da semina sperimentali»: i tuberi di patate ottenuti nell'Unione da plantule sperimentali;
d) «materiale sperimentale»: seme botanico di patata, plantule sperimentali e tuberi da semina sperimentali.
Storico versioni
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