Art. 1
Oggetto
In vigore dal 21 mar 2017
Oggetto
1. Un esperimento temporaneo è organizzato a livello dell'Unione allo scopo di valutare se la produzione, a determinate condizioni, di tuberi da semina ottenuti da plantule provenienti da seme botanico di patata possa costituire un'alternativa migliore alla produzione di tuberi-seme di patata e, di conseguenza, essere considerata un metodo di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario di cui all', lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE.
2. Scopo dell'esperimento è valutare i seguenti elementi:
a)
se la produzione di tuberi da semina di cui al paragrafo 1 possa essere considerata un «metodo di selezione» ai sensi dell', lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE e se il seme botanico di patata possa essere considerato come seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base ai sensi dell', lettera c), punto i), di tale direttiva;
b)
se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 aventi dimensioni inferiori al calibro minimo di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2002/56/CE siano accettabili;
c)
se sia accettabile un diverso numero di generazioni di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati rispetto al numero massimo di cui all'allegato I, punto 7, della direttiva 2002/56/CE;
d)
se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 aventi una percentuale superiore di difetti esterni rispetto alla percentuale massima di cui all'allegato II, punto 3, della direttiva 2002/56/CE siano accettabili;
e)
se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 mantengano identità e purezza varietali sufficienti dopo diversi cicli di moltiplicazione vegetativa, e se per tali tuberi da semina siano accettabili limiti diversi rispetto alle percentuali massime fissate per i tuberi-seme di patata di base al punto 1, lettera b), e per i tuberi-seme di patata certificati al punto 2, lettera b), dell'allegato I della direttiva 2002/56/CE;
f)
se le malattie trasmesse per seme si ripercuotano sulla qualità dei tuberi da semina di cui al paragrafo 1 e, in caso affermativo, se debbano essere stabilite prescrizioni specifiche in relazione a tali malattie;
g)
se sia necessario introdurre prescrizioni specifiche per quanto riguarda la tracciabilità, l'identità, la qualità e lo stato sanitario durante la produzione di seme botanico di patata e di plantule ottenute da seme botanico di patata al fine di garantire la qualità, l'identificazione e lo stato sanitario dei tuberi da semina di cui al paragrafo 1; e
h)
quale sia il percorso produttivo più appropriato per ottenere tuberi-seme di patata certificati da seme botanico di patata nelle condizioni agroclimatiche prevalenti nell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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