Art. 3
Partecipazione degli Stati membri
In vigore dal 21 mar 2017
Partecipazione degli Stati membri
1. Tutti gli Stati membri possono partecipare all'esperimento.
2. Gli Stati membri che decidono di partecipare all'esperimento (di seguito «gli Stati membri partecipanti») informano la Commissione e gli altri Stati membri della propria partecipazione.
3. Uno Stato membro partecipante può recedere in qualsiasi momento dalla partecipazione informando la Commissione e gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:547:oj#art-3