Art. 10
Tracciabilità
In vigore dal 21 mar 2017
Tracciabilità
Gli Stati membri partecipanti garantiscono la tracciabilità del materiale sperimentale.
Un fornitore che trasferisce materiale sperimentale a un altro fornitore tiene un registro che gli consente di indicare, per ogni partita di materiale sperimentale, il fornitore a cui è stato trasferito.
Un fornitore cui è stato trasferito materiale sperimentale tiene un registro che gli consente di indicare, per ogni partita di materiale sperimentale, il fornitore che lo ha trasferito.
I fornitori conservano le registrazioni di cui al presente articolo fino al 31 marzo 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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