Art. 12

Obblighi di notifica e comunicazione

In vigore dal 21 mar 2017
Obblighi di notifica e comunicazione 1.   Entro il 28 febbraio di ogni anno i fornitori notificano all'organismo ufficiale responsabile nello Stato membro partecipante le quantità di materiale sperimentale commercializzato nel corso dell'anno precedente. Gli Stati membri partecipanti tengono un registro delle quantità di materiale sperimentale commercializzato. Le informazioni sono fornite al servizio di certificazione, su sua richiesta. 2.   Ciascuno Stato membro partecipante, per ogni anno, presenta alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato III, se tali informazioni sono disponibili. Tale relazione contiene sempre informazioni sulle quantità di materiale sperimentale commercializzato e, se noto, lo Stato membro al quale il materiale sperimentale è stato destinato. La relazione può comprendere altre informazioni ritenute pertinenti dallo Stato membro partecipante. 3.   Entro il 31 marzo 2024 ciascuno Stato membro partecipante presenta alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione finale contenente le informazioni di cui all'allegato III. Tale relazione comprende una valutazione delle condizioni dell'esperimento e dell'interesse a organizzare un ulteriore esperimento, se del caso. La relazione può comprendere altre informazioni ritenute pertinenti dallo Stato membro partecipante in considerazione della finalità dell'esperimento. 4.   Gli Stati membri partecipanti che cessano la loro partecipazione entro il 31 dicembre 2023 presentano la relazione finale entro il 31 marzo dell'anno successivo alla cessazione della partecipazione.
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Obblighi di notifica e comunicazione (Art. 12 Decisione (UE) 2017/547) — Testo vigente | Portale Normativo