Art. 11
Controlli ufficiali
In vigore dal 21 mar 2017
Controlli ufficiali
I servizi di certificazione degli Stati membri partecipanti effettuano controlli ufficiali riguardanti la produzione e la commercializzazione del materiale sperimentale. Fatto salvo l'articolo 23 della direttiva 2002/56/CE, tali controlli ufficiali riguardano almeno:
a)
la verifica delle dichiarazioni delle quantità destinate a essere prodotte e le comunicazioni delle quantità commercializzate;
b)
la purezza specifica, il contenuto di altre specie e il tasso di germinazione del seme botanico di patata;
c)
l'ottemperanza del produttore e di chiunque commercializzi materiale sperimentale alle prescrizioni stabilite nella presente decisione.
I controlli relativi al primo comma, lettera b), sono eseguiti almeno una volta all'anno. Essi comprendono l'ispezione dei locali delle persone interessate e dei campi e delle serre utilizzati per la produzione di seme botanico di patata e plantule sperimentali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:547:oj#art-11