Art. 11 · Controlli ufficiali

Art. 11

Controlli ufficiali

In vigore dal 21 mar 2017
Controlli ufficiali I servizi di certificazione degli Stati membri partecipanti effettuano controlli ufficiali riguardanti la produzione e la commercializzazione del materiale sperimentale. Fatto salvo l'articolo 23 della direttiva 2002/56/CE, tali controlli ufficiali riguardano almeno: a) la verifica delle dichiarazioni delle quantità destinate a essere prodotte e le comunicazioni delle quantità commercializzate; b) la purezza specifica, il contenuto di altre specie e il tasso di germinazione del seme botanico di patata; c) l'ottemperanza del produttore e di chiunque commercializzi materiale sperimentale alle prescrizioni stabilite nella presente decisione. I controlli relativi al primo comma, lettera b), sono eseguiti almeno una volta all'anno. Essi comprendono l'ispezione dei locali delle persone interessate e dei campi e delle serre utilizzati per la produzione di seme botanico di patata e plantule sperimentali.
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