Art. 9
Etichettatura
In vigore dal 21 mar 2017
Etichettatura
Oltre alle informazioni richieste conformemente alla direttiva 2002/56/CE, gli imballaggi o i recipienti di tuberi da semina sperimentali commercializzati come tuberi-seme di patata di base o tuberi-seme di patata certificati recano un'etichetta ufficiale che comprende l'indicazione di cui all'allegato II, sezione A.
I recipienti di plantule sperimentali sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore che comprende le informazioni di cui all'allegato II, sezione B.
Gli imballaggi di seme botanico di patata recano un'etichetta del fornitore con le informazioni di cui all'allegato II, sezione C.
L'etichetta ufficiale, il documento di accompagnamento del recipiente di plantule sperimentali e l'etichetta del fornitore sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2017:547:oj#art-9