Art. 8
Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili della conservazione delle varietà di patate moltiplicate mediante seme botanico di patata
In vigore dal 21 mar 2017
Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili della conservazione delle varietà di patate moltiplicate mediante seme botanico di patata
1. Ciascuno Stato membro partecipante tiene e aggiorna un registro pubblico delle persone fisiche o giuridiche che producono e commercializzano materiale sperimentale.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 presentano al servizio di certificazione una domanda di iscrizione nel registro. La domanda include tutti i seguenti elementi:
a)
nome, indirizzo e dati di recapito;
b)
denominazione della varietà in questione.
Il registro contiene tali elementi per ciascuna persona.
Storico versioni
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