Art. 8 · Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili della conservazione delle varietà di patate moltiplicate mediante seme botanico di patata

Art. 8

Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili della conservazione delle varietà di patate moltiplicate mediante seme botanico di patata

In vigore dal 21 mar 2017
Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili della conservazione delle varietà di patate moltiplicate mediante seme botanico di patata 1.   Ciascuno Stato membro partecipante tiene e aggiorna un registro pubblico delle persone fisiche o giuridiche che producono e commercializzano materiale sperimentale. 2.   Le persone di cui al paragrafo 1 presentano al servizio di certificazione una domanda di iscrizione nel registro. La domanda include tutti i seguenti elementi: a) nome, indirizzo e dati di recapito; b) denominazione della varietà in questione. Il registro contiene tali elementi per ciascuna persona.
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