Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 mar 2017
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «seme botanico di patata»: il seme di patata in senso botanico prodotto nell'Unione; b)   «plantule sperimentali»: plantule ottenute nell'Unione da seme botanico di patata e destinate alla produzione di altre patate; c)   «tuberi da semina sperimentali»: i tuberi di patate ottenuti nell'Unione da plantule sperimentali; d)   «materiale sperimentale»: seme botanico di patata, plantule sperimentali e tuberi da semina sperimentali.
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