Art. 45
OLAF
In vigore dal 4 ago 2016
OLAF
1. L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11) al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Agenzia in relazione a una sovvenzione attribuita o a un appalto finanziato da essa.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, i contratti, gli accordi e le decisioni dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente il collegio di revisori dei conti e l'OLAF a svolgere controlli e indagini in base alle rispettive competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1353:oj#art-45