Art. 44

Revisione contabile annuale e discarico del bilancio dell'agenzia

In vigore dal 4 ago 2016
Revisione contabile annuale e discarico del bilancio dell'agenzia 1.   Entro il 31 del mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo presenta al collegio dei revisori dei conti, per esame e parere, un progetto dei conti annuali dell'Agenzia di cui all'. 2.   Entro il 30 del mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio, il collegio di revisori dei conti presenta al direttore esecutivo la sua relazione annuale di revisione contabile contenente il parere e le osservazioni del collegio stesso sul progetto di conti annuali di cui al paragrafo 1. 3.   Entro il 15 del mese di luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo sottopone al comitato direttivo i conti annuali definitivi sottoposti a revisione e la relazione di revisione contabile, corredati delle risposte dell'Agenzia. 4.   Entro il 30 del mese di ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio, il comitato direttivo approva i conti annuali sottoposti a revisione e concede il discarico al direttore esecutivo e al contabile dell'Agenzia per l'esercizio. 5.   Dopo l'approvazione del comitato direttivo, i conti annuali sottoposti a revisione sono notificati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 6.   L'insieme dei conti e degli inventari è conservato dal contabile per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di discarico corrispondente.
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Revisione contabile annuale e discarico del bilancio dell'agenzia (Art. 44 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo