Art. 46

Entrate supplementari

In vigore dal 4 ago 2016
Entrate supplementari 1.   Nell'ambito della sua missione ai sensi dell' della decisione (PESC) 2015/1835, l'Agenzia può ricevere entrate supplementari con destinazione specifica: a) a carico del bilancio generale dell'Unione decise caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali ad esso applicabili; b) a carico degli Stati membri, di paesi terzi o di altre parti terze, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione di tali informazioni da parte dell'Agenzia. 2.   Le entrate di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica. 3.   I costi amministrativi supplementari connessi alla gestione delle entrate supplementari sono coperti, se del caso, dal bilancio relativo alle stesse. 4.   Le disposizioni di cui al titolo III, capi da 2 a 7, sono applicabili alle entrate supplementari a meno che i pertinenti accordi prevedano norme diverse, che sono in ogni caso conformi ai principi di bilancio stabiliti al titolo II. 5.   Eventuali eccedenze di bilancio derivanti da entrate supplementari al termine del periodo di attuazione sono considerate un credito a disposizione delle entità che vi hanno contribuito e sono loro restituite. Possono altresì essere utilizzate con altre destinazioni specifiche, come stabilito nei pertinenti accordi o, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni da parte dell'Agenzia, come proposto dall'entità interessata. 6.   Il contabile adotta le misure idonee a tenere sotto controllo, separatamente, l'impiego delle entrate supplementari e degli stanziamenti corrispondenti. I contributi risultanti da entrate supplementari sono pertanto contabilizzati separatamente e utilizzati nel rispetto della destinazione specifica a essi assegnata. A fini di trasparenza sono inoltre versati in conti bancari separati. Saranno inoltre indicati separatamente all'interno della relazione sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di cui all'.
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Entrate supplementari (Art. 46 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo