Art. 47

Gestione da parte dell'agenzia di bilanci relativi ad attività ad hoc

In vigore dal 4 ago 2016
Gestione da parte dell'agenzia di bilanci relativi ad attività ad hoc 1.   Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l'Agenzia può essere incaricata dagli Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza conformemente al capo IV della decisione (PESC) 2015/1835. 2.   Il comitato direttivo, nell'ambito dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia, può autorizzare quest'ultima, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano le attività in questione, a concludere contratti e convenzioni di sovvenzione, nonché a raccogliere in via preliminare presso tali Stati membri i contributi necessari per onorare detti contratti e convenzioni di sovvenzione, prendendo in considerazione i vincoli di bilancio degli Stati membri. 3.   Le disposizioni di cui al titolo III, capi da 2 a 7, della presente decisione si applicano alle attività ad hoc istituite in conformità degli o 20 della decisione (PESC) 2015/1835, a meno che l'atto o gli atti di base del programma o del progetto prevedano norme diverse, che sono in ogni caso conformi ai principi di bilancio stabiliti al titolo II della presente decisione. 4.   Eventuali eccedenze di bilancio derivanti da progetti o programmi ad hoc sono considerate un credito a disposizione degli Stati membri partecipanti e delle altre entità che vi hanno contribuito e sono loro restituite al termine del periodo di attuazione o utilizzate con altre destinazioni specifiche, come stabilito nei pertinenti accordi o come deciso dallo Stato membro interessato o dall'entità interessata.
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