Art. 19

Relazioni annuali

In vigore dal 4 ago 2016
Relazioni annuali Il direttore esecutivo rende conto annualmente al comitato direttivo dell'esercizio delle sue funzioni. A tale scopo il direttore esecutivo presenta i conti annuali dell'agenzia nel rispetto dei termini di cui all'. I conti annuali dell'Agenzia sono composti da diverse sezioni, tra cui: a) la relazione di attività, che descrive i principali aspetti dell'esercizio; b) gli stati finanziari; c) la relazione sull'esecuzione del bilancio. I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale egli dichiara che i conti annuali sono stati elaborati nel rispetto dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili. I conti definitivi contengono informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, in cui si dichiara che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, il direttore esecutivo ha la ragionevole certezza che: a) le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele; b) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria; c) le procedure di controllo predisposte danno la garanzia necessaria quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La relazione di attività illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli.
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Relazioni annuali (Art. 19 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo