Art. 17

Controlli ex ante

In vigore dal 4 ago 2016
Controlli ex ante 1.   Ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante fondato su un'analisi documentale e sui risultati disponibili di controlli già effettuati, concernente gli aspetti operativi e finanziari dell'operazione. I controlli ex ante comprendono l'avvio e la verifica di un'operazione. L'avvio e la verifica di un'operazione sono funzioni distinte. 2.   Per avvio di un'operazione si intende il complesso delle operazioni preparatorie all'adozione degli atti di esecuzione del bilancio dell'Agenzia. 3.   Per verifica ex ante di un'operazione si intendono tutti i controlli ex ante realizzati dall'ordinatore per verificarne gli aspetti operativi e finanziari. Per una data operazione, la verifica è effettuata da funzionari diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. 4.   I controlli ex ante verificano la coerenza fra i documenti giustificativi richiesti e le altre informazioni disponibili. La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall'ordinatore in base a considerazioni inerenti ai rischi e all'efficienza in termini di costi. In caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare il pagamento in questione richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere una affidabilità ragionevole dal controllo ex ante. I controlli ex ante hanno lo scopo di constatare in particolare quanto segue: a) la regolarità e la conformità della spesa e delle entrate rispetto alle disposizioni applicabili; b) l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria di cui all'. Ai fini dei controlli, l'ordinatore può ritenere che una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese regolari per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche costituisca un'unica operazione.
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Controlli ex ante (Art. 17 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo