Art. 15

Bilancio rettificativo

In vigore dal 4 ago 2016
Bilancio rettificativo 1.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, il direttore esecutivo può proporre al comitato direttivo un progetto di bilancio rettificativo. 2.   Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell'urgenza di tali circostanze.
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Bilancio rettificativo (Art. 15 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo