Art. 13

Principio della trasparenza

In vigore dal 4 ago 2016
Principio della trasparenza 1.   Il bilancio dell'Agenzia è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il bilancio dell'Agenzia, compresi la tabella dell'organico e i bilanci rettificativi, quali adottati, sono pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia entro quattro settimane dalla loro adozione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1353:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo