Art. 13 · Principio della trasparenza

Art. 13

Principio della trasparenza

In vigore dal 4 ago 2016
Principio della trasparenza 1.   Il bilancio dell'Agenzia è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il bilancio dell'Agenzia, compresi la tabella dell'organico e i bilanci rettificativi, quali adottati, sono pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia entro quattro settimane dalla loro adozione.
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