Art. 35
Esperti
In vigore dal 4 ago 2016
Esperti
L'Agenzia può applicare le disposizioni dell'articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 per la selezione di esperti, fatte salve le eventuali procedure specifiche previste nell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'Agenzia stessa. Questi esperti sono pagati sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale.
Gli esperti esterni sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di assenza di conflitti d'interesse.
Storico versioni
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