Art. 37

Premi

In vigore dal 4 ago 2016
Premi 1.   Per quanto riguarda i premi, si applicano le disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo. 2.   I concorsi a premi con un valore unitario di 10 000 EUR o più possono essere pubblicati solo se sono previsti nel quadro di pianificazione dell'Agenzia.
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Premi (Art. 37 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo