Art. 37
Premi
In vigore dal 4 ago 2016
Premi
1. Per quanto riguarda i premi, si applicano le disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. I concorsi a premi con un valore unitario di 10 000 EUR o più possono essere pubblicati solo se sono previsti nel quadro di pianificazione dell'Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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