Art. 38
Indicazione dei mezzi di ricorso
In vigore dal 4 ago 2016
Indicazione dei mezzi di ricorso
1. Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o contraente, l'atto stesso riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario per l'impugnazione.
2. Sono indicati, in particolare, la natura del ricorso, l'istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l'esercizio del ricorso.
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