Art. 33

Appalti pubblici

In vigore dal 4 ago 2016
Appalti pubblici 1.   Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni del titolo V del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Per gli appalti il cui valore è compreso tra 60 000 EUR e le soglie di cui all'articolo 118 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è consentita la procedura stabilita dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 per gli appalti di valore modesto non superiore a 60 000 EUR. 3.   L'Agenzia può stipulare con la Commissione europea, con gli uffici interistituzionali, con il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (7) e con altri organismi dell'Unione contratti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori da parte loro senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico.
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Appalti pubblici (Art. 33 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo