Art. 34

Aggiudicazione congiunta

In vigore dal 4 ago 2016
Aggiudicazione congiunta 1.   L'Agenzia può chiedere di essere associata, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all'aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all'aggiudicazione di appalti di altri organismi o agenzie dell'UE. 2.   Nell'ambito delle attività di collaborazione con gli Stati membri, quali quelle di cui al capo IV della decisione (PESC) 2015/1835, l'Agenzia può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunta. 3.   In caso di procedura di aggiudicazione congiunta fra l'Agenzia e l'amministrazione aggiudicatrice di uno o più Stati membri si applicano le disposizioni procedurali dell'Agenzia. Quando l'amministrazione aggiudicatrice di uno o più Stati membri detiene o gestisce una quota del valore totale stimato del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente motivati, si applicano le norme procedurali della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), della direttiva 2009/81/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o di qualsiasi altro atto giuridico dell'Unione che possa essere applicabile alla luce della materia in questione. 4.   L'Agenzia può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunta con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative. In questo caso si applica, mutatis mutandis, l'articolo 133 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
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Aggiudicazione congiunta (Art. 34 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo