Art. 12
Controllo interno dell'esecuzione del bilancio
In vigore dal 4 ago 2016
Controllo interno dell'esecuzione del bilancio
1. Il bilancio dell'Agenzia viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente.
2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
b)
affidabilità delle relazioni;
c)
salvaguardia degli attivi e informazione;
d)
prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
e)
adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.
3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare, gli elementi stabiliti all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tenendo conto della struttura e delle dimensioni dell'Agenzia, della natura dei compiti affidatigli, degli importi in causa e dei rischi finanziari e operativi esistenti.
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