Art. 10

Principio della specializzazione

In vigore dal 4 ago 2016
Principio della specializzazione 1.   Gli stanziamenti sono specificati almeno per titoli e per capitoli. 2.   L'ordinatore può procedere a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo senza limiti e da titolo a titolo nei limiti del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio che figurano sulla linea dalla quale viene effettuato lo storno. Al di là del limite di cui al paragrafo 1, l'ordinatore propone al comitato direttivo storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il comitato direttivo dispone di tre settimane per opporsi a detti storni. Trascorso tale termine gli storni sono considerati adottati. L'ordinatore informa il comitato direttivo degli storni effettuati a norma del primo comma. Le proposte di storni e gli storni effettuati sono accompagnati da documenti giustificativi adeguati e dettagliati da cui emerge l'esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1353:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Principio della specializzazione (Art. 10 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo