Art. 18
Controlli ex post
In vigore dal 4 ago 2016
Controlli ex post
1. L'ordinatore può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio.
I controlli ex post possono essere svolti su base documentale o, se necessario, sul posto.
2. I controlli ex post sono svolti da personale diverso da quello responsabile dei controlli ex ante. Il personale responsabile dei controlli ex post non è subordinato al personale responsabile dei controlli ex ante.
Il personale incaricato del controllo della gestione delle operazioni finanziarie dispone delle necessarie competenze professionali.
Storico versioni
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