Art. 18

Controlli ex post

In vigore dal 4 ago 2016
Controlli ex post 1.   L'ordinatore può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio. I controlli ex post possono essere svolti su base documentale o, se necessario, sul posto. 2.   I controlli ex post sono svolti da personale diverso da quello responsabile dei controlli ex ante. Il personale responsabile dei controlli ex post non è subordinato al personale responsabile dei controlli ex ante. Il personale incaricato del controllo della gestione delle operazioni finanziarie dispone delle necessarie competenze professionali.
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Controlli ex post (Art. 18 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo