Art. 20

Stato finanziario

In vigore dal 4 ago 2016
Stato finanziario 1.   Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue: a) il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano l'intera situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio precedente, e sono presentati conformemente alle norme contabili di cui all'; b) la situazione dei flussi di cassa che indica gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria; c) la situazione di variazione dell'attivo netto che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati. 2.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e forniscono tutte le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, quando tali informazioni sono pertinenti in relazione alle attività dell'Agenzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1353:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Stato finanziario (Art. 20 Decisione (UE) 2016/1353) — Testo vigente | Portale Normativo