Art. 43
Revisione contabile esterna
In vigore dal 4 ago 2016
Revisione contabile esterna
1. Il comitato direttivo nomina un collegio di revisori dei conti per esercitare la funzione di revisione contabile esterna del bilancio amministrativo e di quello operativo, dei conti finanziari e degli stati finanziari dell'Agenzia. La revisione contabile è condotta in conformità dei principi internazionali ammessi in materia di revisione e, previa approvazione da parte del comitato direttivo, dei termini di riferimento aggiuntivi.
Almeno ogni tre anni il collegio fornisce al comitato direttivo una garanzia e un parere indipendenti sul fatto che le attività dell'Agenzia sono state svolte secondo i principi di una sana gestione finanziaria. Per svolgere tale compito, il collegio può ricorrere a personale temporaneo aggiuntivo, d'intesa con il comitato direttivo.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da almeno tre revisori di diversi Stati membri partecipanti, assistiti da collaboratori nominati dal collegio. Il collaboratore può essere mantenuto fintantoché resta in carica il membro del collegio di revisori dei conti che lo ha nominato.
3. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati per un periodo di tre audit successivi. Viene garantita una rotazione equa tra gli Stati membri partecipanti che desiderano inviare revisori.
4. Il comitato direttivo nomina il collegio dei revisori dei conti scegliendo tra i candidati proposti dagli Stati membri partecipanti. I candidati appartengono di preferenza al più alto organismo di revisione contabile nazionale degli Stati membri partecipanti e offrono sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Devono essere disponibili per assolvere compiti per conto dell'Agenzia ogni qual volta sia necessario. Nell'esercizio di tali funzioni i membri del collegio:
a)
continuano ad essere retribuiti, così come i loro collaboratori, dall'organismo di appartenenza; l'Agenzia rimborsa loro solo le spese di missione sulla stessa base prevista dalle regole dell'Agenzia;
b)
possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato direttivo; il collegio ed i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;
c)
riferiscono unicamente al comitato direttivo in merito ai loro compiti;
d)
verificano che l'esecuzione delle entrate e delle spese amministrate dall'Agenzia sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di una sana gestione finanziaria.
5. Il collegio di revisori dei conti elegge ogni anno il suo presidente per l'esercizio successivo. Adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali in materia di revisione. Il collegio approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse al direttore esecutivo e al comitato direttivo.
6. I revisori assicurano il rispetto della riservatezza delle informazioni e la protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati.
7. I revisori hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi e hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle entrate e delle spese dell'Agenzia forniscono al direttore esecutivo e alle persone incaricate della revisione delle stesse l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni. Le spese relative alla revisione sono imputate al bilancio generale.
8. Su proposta del direttore esecutivo o di uno degli Stati membri, il comitato direttivo può decidere, caso per caso, di ricorrere ad altri organismi esterni per revisioni particolari in coordinamento con l'incarico del collegio di revisori dei conti.
9. In casi specifici, a spese proprie e in accordo con il comitato direttivo, le autorità nazionali di revisione degli Stati membri partecipanti possono ottenere tutte le informazioni ed esaminare tutti i documenti che ritengono necessari ai fini della revisione relativa alla propria quota nazionale o delle relazioni al governo e al parlamento, senza prevaricare la sfera di competenza degli altri Stati membri partecipanti e le responsabilità del collegio di revisori dei conti e conformemente alle norme dell'Agenzia, in particolare quelle sulla protezione dei dati.
Storico versioni
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