Art. 6
In vigore dal 4 lug 2016
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno di Spagna trasmette le seguenti informazioni:
a)
l'importo totale dell'aiuto percepito da ogni beneficiario di cui all';
b)
l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c)
la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. Il Regno di Spagna informa la Commissione dei progressi relativi alle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'. Esso trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Il Regno di Spagna fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperato presso i beneficiari.
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