Art. 4
In vigore dal 4 lug 2016
1. Il Regno di Spagna deve recuperare l'aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all' presso i beneficiari.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui esse sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (44) che modifica tale regolamento.
4. Il Regno di Spagna sopprime il regime a norma del regime di cui all' con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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