Art. 4

In vigore dal 4 lug 2016
1.   Il Regno di Spagna deve recuperare l'aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all' presso i beneficiari. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui esse sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (44) che modifica tale regolamento. 4.   Il Regno di Spagna sopprime il regime a norma del regime di cui all' con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:2391:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Decisione (UE) 2016/2391 — Testo vigente | Portale Normativo