Art. 1

In vigore dal 4 lug 2016
Riservando il diritto a certi club di calcio professionistici di beneficiare di un'aliquota preferenziale dell'imposta sulle società applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro, la settima disposizione aggiuntiva della legge 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a favore di tali club calcistici, in particolare, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna, FC Barcelona e Real Madrid CF. Questo aiuto è stato messo in atto illegalmente dal Regno di Spagna in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è incompatibile con il mercato interno.
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