Art. 2
In vigore dal 4 lug 2016
Ogni singolo aiuto concesso in base al regime di cui all' non costituisce un aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell' del regolamento (UE) 2015/1588 (43) del Consiglio applicabile al momento dell'erogazione dell'aiuto.
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