Art. 3
In vigore dal 4 lug 2016
Gli aiuti individuali concessi attraverso il regime di cui all' che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni stabilite da un regolamento adottato conformemente all' del regolamento (UE) 2015/1588 o da un altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima di aiuto applicabile a questo tipo di aiuti.
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